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Accordo di reciprocità tra Italia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi Iva
Sabato, 4 Maggio , 2024

Con la Brexit il Regno Unito è considerato Paese terzo rispetto all’Unione europea. Fino al 31 dicembre 2020 Londra ha operato come Paese membro della Ue sia ai fini doganali che ai fini Iva e accise. Ma a decorrere dal 1°gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e Iva dell’Unione europea.

Per questo motivo è stato stipulato un accordo di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito mediante scambio di Note Verbali dai rappresentanti dei due Paesi. In queste Note Verbali i Governi di ambo i Paesi hanno dichiarato di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso Iva per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, a partire dal 1°gennaio 2021.
Tale accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni britannica e italiana e del diritto internazionale.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 2 maggio 2024, ha chiarito che relativamente alle operazioni effettuate dal 1°gennaio 2021 con il Regno Unito trova applicazione l’art. 38-ter del Dpr n. 633/1972 ai fini dell’erogazione dei rimborsi Iva. Pertanto, i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso Iva al Regno Unito e i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso Iva al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 38-ter.


(Vedi risoluzione n. 22 del 2024)

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