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| Cassazione, ricorsi in campo tributario al test di ammissibilità |
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Francesco Falcone, Antonio Iorio - Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. - pag. 18
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| I giudizi di legittimità non costituiscono un terzo grado di merito. La Corte di cassazione non riesamina i fatti o le prove, ma si limita a controllare la conformità della decisione alla legge. Queste regole sono ben evidenti nella Relazione 92 del 2025 che, sebbene predisposta dall’ufficio del Massimario della Suprema corte per i nuovi consiglieri, fornisce spunti utili a tutti gli addetti ai lavori. Per evitare l’inammissibilità del giudizio di legittimità si deve partire dall’art. 360 c.p.c. che individua i cinque motivi tassativi per cui si può presentare ricorso in Cassazione. Si tratta di questioni relative alla giurisdizione, alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto, alla nullità della sentenza o del procedimento, all’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. In materia tributaria i primi due motivi sono abbastanza rari. Molto più spesso, invece, si ritiene di poter presentare un ricorso contro una sentenza di una Cgt di secondo grado per gli altri tre motivi.
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